Ordinanza contingibile e urgente n. 16/PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

ORDINA

1. che sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili
al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono
soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità
non compatibili con l’uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti. Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività
economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l’uso delle protezioni
laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque
obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, avere a disposizione le protezioni;
2. che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle
attività economiche e sociali di seguito indicate:
a) ristorazione
b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
j) manutenzione del verde
k) musei, archivi e biblioteche
l) strutture turistico-ricettive all’aria aperta
m) rifugi alpini
n) attività fisica all’aperto
o) noleggio veicoli e altre attrezzature
p) informatori scientifici del farmaco
q) aree giochi per bambini
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r) circoli culturali e ricreativi
s) formazione professionale
t) cinema e spettacoli
u) parchi tematici e di divertimento
v) sagre e fiere
w) servizi per l’infanzia e l’adolescenza
x) strutture termali e centri benessere
y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
3. che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle
effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
4. che sia consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l’attività di emporio solidale
e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida regionali e delle
prescrizioni di cui all’allagato 10 del DPCM 17.05.2020;
5. che sia consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee
guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività
analoghe;
6. che, in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le
stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica
indicazione della data di decorrenza;
7. che siano consentiti il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di
assegnatari di posto alloggio, limitatamente ad esigenze comprovate da situazioni ostative al
rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle
Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. Il rientro
o la permanenza sono consentiti limitatamente al tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle attività previste e a condizione che l’ente ospitante organizzi gli spazi per
ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adotti adeguate misure
organizzative di prevenzione e di protezione, contestualizzate al settore degli alloggi, anche
avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
8. che sia consentita da parte del concessionario demaniale, per quanto attiene le attività
turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto
delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni di cui all’art.47
del codice della navigazione negli altri casi, l’interdizione temporanea dell’utilizzo di una parte o
della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo
impregiudicato l’obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle
vigenti ordinanze balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 4 giugno 2020 al 30 giugno 2020.
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La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto
legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Trieste – Palmanova, 3 giugno 2020
IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

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